È data facoltà al disabile, maggiorenne richiedente prestazioni di natura socio sanitaria, di considerare un nucleo RIDOTTO individuato esclusivamente dal beneficiario, il coniuge e i figli minorenni e maggiorenni se fiscalmente a carico, con l’esclusione di altri eventuali componenti la famiglia anagrafica (esempio: il disabile adulto che vive con i propri genitori costituisce nucleo a sé).
Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare da considerarsi come componenti aggiuntive.
Inoltre, al fine di evitare comportamenti opportunistici, le donazioni di cespiti parte del patrimonio immobiliare del beneficiario avvenute successivamente alla prima richiesta di ricovero continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante così come quelle effettuate nei 3 anni precedenti la richiesta di ricovero, se in favore di persone tenute agli alimenti (art. 433 c.c.).
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