TRIBUTARIO = Cartelle Esattoriali, Atti Esattivi con e per importi superiori a € 20.000
Qualora un contribuente ritenga illegittimo o comunque lesivo dei propri diritti un atto emesso per la riscossione di imposte, tasse e contributi, egli può resistere alla pretesa erariale mediante l’impugnazione degli atti stessi.
Gli atti impugnabili sono:
EnteImpositore/Esattore | Tipologia | Atti |
Agenzia Entrate INPS | Avviso di accertamento – Avviso di rettifica – Avviso di liquidazioneAvviso di addebito | Di accertamento |
Agenzia Entrate – Riscossione AeR – Riscossione Sicilia Spa | Cartella di pagamento – Avviso di intimazione – Avviso di presa in carico | Esattivi |
Agenzia Entrate – Riscossione AeR – Riscossione Sicilia Spa | Preavviso di Fermo amministrativo – Fermo amministrativo – Comunicazione preventiva di Iscrizione ipotecaria – Iscrizione ipotecaria | Cautelari |
Agenzia Entrate – Riscossione AeR | Pignoramento | Esecutivi |
per i quali ASSOTUTELA verifica la correttezza sostanziale e formale, attraverso l’analisi di eventuali vizi e anomalie in essi riscontrabili, come per esempio:
- omessa o carente motivazione
- vizio di sottoscrizione
- decadenza
- dirigente illegittimo
- omessa allegazione avviso bonario
- omessa indicazione
- omessa indicazione responsabile del procedimento
- illecito utilizzo ruolo straordinario
- anomalie nella rappresentazione e liquidazione di more e compensi di riscossione alla data di accoglimento della istanza di dilatazione
- vizi di notifica
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