REQUISITI DI AUTONOMIA
Lo studente per essere considerato autonomo rispetto al nucleo familiare dei genitori non conviventi deve essere in possesso di entrambi i due requisiti che seguono:
- “lo studente è residente fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro”: prima di barrare la casella si deve pertanto verificare se la residenza dello studente è da almeno due anni diversa da quella dei suoi genitori (o più in generale della sua famiglia di origine) e comunque che tale residenza diversa non sia in immobile di proprietà di uno dei membri del nucleo familiare originario;
- “lo studente presenta una adeguata capacità di reddito”: per valutare l’adeguata capacità di reddito, si deve fare riferimento alle disposizioni dell’università che disciplinano la richiesta della prestazione; la soglia è fissata in 6.500,00 euro, come previsto dall’articolo 5 del DPCM 9 aprile 2001. Con l’emanazione del decreto ministeriale previsto dall’articolo 7, comma 7, del decreto legislativo n. 68 del 2012, la soglia potrebbe eventualmente essere modificata.
In assenza dei requisiti di autonomia, è necessario integrare la DSU dello studente con le informazioni dei genitori indispensabile per il rilascio dell’ISEEU.
Nell’ambito della richiesta dei benefici per i corsi di Dottorato di ricerca, il richiedente può individuare il proprio nucleo in maniera ridotta (richiedente, coniuge o studente, figli minori di anni 18, nonché maggiorenni a carico ai fini Irpef.
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