Scadenze

SCADENZE IMU

Con la Risoluzione n. 29/E/2020 l’Agenzia delle Entrate ha definito quali siano i codici tributo per il versamento, tramite F24 o F24 Enti Pubblici, a partire dal 2020, dell’IMU (Imposta municipale propria) così come definita dalla Legge di Bilancio 2020.

 

Per semplificare le procedure, l’amministrazione finanziaria ha deciso di mantenere gli stessi codici tributo già in vigore per i modelli F24, e più precisamente:

 

“3912” denominato: “IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – COMUNE”;

“3913” denominato “IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE”;

“3914” denominato: “IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE”;

“3916” denominato: “IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE”;

“3918” denominato: “IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE”;

“3923” denominato “IMU – imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO – COMUNE”;

“3924” denominato “IMU – imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO – COMUNE”;

“3925” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO”;

“3930” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili aduso produttivo classificati nel gruppo catastale D –INCREMENTO COMUNE

Nel contempo, per esigenze di monitoraggio, ha creato il nuovo codice tributo 3939 (Imu- Imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita – COMUNE)

In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono da versare con lo stesso codice tributo dell’imposta dovuta.

 

Anche per quanto riguarda i versamenti tramite modello F24 Enti Pubblici vengono confermati i codici tributi già in vigore, e più precisamente:

 

“350E” denominato “IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE”;

“351E” denominato “IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE”;

“353E” denominato “IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE”;

“355E” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE”;

“357E” denominato “IMU – imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO – COMUNE”;

“358E” denominato “IMU – imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO – COMUNE”;

“359E” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO”;

“360E” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE”

In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono da versare con lo stesso codice tributo dell’imposta dovuta.

Si ricorda che la scadenza per il versamento dell’acconto 2020 è fissata per il 16 giugno 2020.

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La scadenza resta il 15 giugno

In realtà, il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (il cosiddetto Decreto Rilancio), all’articolo 81, comma 1, è nuovamente intervenuto sul testo del comma 2, primo periodo, dell’articolo 103 del decreto-legge n. 18/2020, modificato dalla legge di conversione n. 27/2020, aggiungendo alla fine del medesimo periodo la frase: “ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020”.

L’intervento normativo ha pertanto chiarito che i DURC restano esclusi dagli atti per i quali è stato disposto, in sede di conversione dalla legge n. 27/2020, l’ampliamento del periodo di scadenza per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Resta quindi ferma la già indicata validità fino al 15 giugno 2020.

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SCADENZE FISCALI MESE Settembre 2019

Lunedì 2 settembre

IMPOSTE RATEIZZATE – Ultimo giorno per versare – con gli interessi dello 0,65% – la terza rata delle imposte risultanti dal modello Redditi 2019 (compresa la cedolare secca per i canoni abitativi), dovute dai contribuenti non titolari di partita Iva che hanno versato la prima rata entro il 1° luglio. Si tratta invece della seconda rata, con gli interessi dello 0,33%, per chi pagato la prima entro il 31 luglio, maggiorando l’importo dovuto dello 0,40%. Gli interessi per la rateizzazione non vanno cumulati all’imposta, ma versati a parte con i codici tributo: 1668 (imposte erariali), 3805 (tributi regionali), 3857 (tributi locali).

REGISTRO – Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° agosto 2019 e per versare l’imposta di registro sui contratti stipulati o rinnovati tacitamente da quella data, per i quali – nelle ipotesi possibili – non è stata scelta la “cedolare secca”. Il contratto può essere registrato tramite i servizi telematici delle Entrate, presso un ufficio della stessa Agenzia (compilando il modello RLI) oppure incaricando un intermediario abilitato o un delegato. In caso di registrazione via web, le imposte si pagano contestualmente, con addebito su conto corrente; se la registrazione avviene in ufficio, si può richiedere l’addebito sul proprio c/c o si paga con il modello “F24 – Versamenti con elementi identificativi”, indicando i codici tributo: 1500 (prima registrazione); 1501 (annualità successive); 1504 (proroga); 1505 (imposta di bollo).

BOLLO AUTO – È l’ultimo giorno per pagare la tassa automobilistica per autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo, con potenza superiore a 35 kilowatt (o 47 CV), il cui precedente bollo è scaduto a luglio 2019. Il pagamento va fatto presso le delegazioni ACI, le agenzie di pratiche auto, i tabaccai, gli uffici postali o via Internet. Per i veicoli con potenza superiore a 185 kW, è dovuta anche l’addizionale di 20 euro per ogni kilowatt oltre quel limite, da versare tramite modello “F24 – Versamenti con elementi identificativi” (codice tributo 3364).

DEFINIZIONE LITI PENDENTI – Ultimo giorno per versare la seconda rata delle somme dovute per la definizione agevolata delle controversie fiscali in cui è parte l’Agenzia delle entrate.

DEFINIZIONE PVC – Ultimo giorno per versare la seconda rata delle somme dovute per la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione.

ESTEROMETRO – I contribuenti Iva devono comunicare all’Agenzia delle entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute nel mese di luglio verso e da soggetti non stabiliti in Italia. La comunicazione è facoltativa per le operazioni per le quali è stata emessa bolletta doganale oppure sono state emesse o ricevute fatture elettroniche.

SCADENZE FISCALI MESE Agosto 2019

Martedì 20 agosto

IMPOSTE RATEIZZATE – Ultimo giorno per versare – con gli interessi dello 0,50% – la terza rata delle imposte risultanti dai modelli Redditi (compresa la cedolare secca per i canoni abitativi) ed Irap 2019, dovute dai contribuenti titolari di partita Iva che hanno versato la prima rata entro il 1° luglio. Invece, chi ha pagato la prima rata entro il 31 luglio maggiorando l’importo dello 0,40%, versa la seconda con gli interessi dello 0,18%. La scadenza vale anche per il saldo Iva 2018, se si è scelto di differirne il pagamento, maggiorando l’importo dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario del 16 marzo. Gli interessi per la rateizzazione non vanno cumulati all’imposta, ma versati a parte con i codici tributo: 1668 (imposte erariali), 3805(tributi regionali), 3857 (tributi locali).

RITENUTE – I sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese di luglio. Questi i principali codici tributo da indicare nel modello F24: 1001 (retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio); 1002 (emolumenti arretrati); 1012 (indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata); 1040 (redditi di lavoro autonomo compensi per l’esercizio di arti e professioni); 1050 (premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita); 3802 (addizionale regionale Irpef); 3848 (addizionale comunale Irpef); 1919 (canoni o corrispettivi relativi a contratti di locazione breve).

CONDOMINIO – I condomìni devono versare le ritenute del 4% operate nel mese di luglio sui corrispettivi pagati per opere o servizi (manutenzione o ristrutturazione dell’edificio e degli impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione di caldaie, ascensori, giardini, piscine, ecc.). Questi i codici tributo da riportare nel modello F24: 1019 (ritenute a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal percipiente); 1020 (ritenute a titolo di acconto dell’Ires dovuta dal percipiente).

IVA MENSILE – Ultimo giorno per versare l’imposta a debito relativa al mese di luglio. Nel modello F24 va indicato il codice tributo 6007.

IVA TRIMESTRALE – Ultimo giorno per versare l’imposta a debito relativa al secondo trimestre. Nel modello F24 va indicato il codice tributo 6032.

IVA ANNUALE – Ultimo giorno per versare, tramite F24, la sesta rata dell’Iva relativa al 2018, con applicazione degli interessi dell’1,65%. L’adempimento riguarda chi ha scelto di pagare a rate l’imposta risultante dalla dichiarazione annuale. Vanno indicati i codici tributo: 6099 (Iva dichiarazione annuale) e 1668 (interessi).

Lunedì 26 agosto

INTRASTAT – Scade il termine per presentare all’Agenzia delle dogane, in via telematica, gli elenchi riepilogativi (modelli Intrastat) relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi intracomunitarie effettuate nel mese di luglio (operatori con obbligo mensile).

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